RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        La legge 21 aprile 1962, n. 161, attualmente in vigore, affida alla Commissione di revisione dei film il rilascio del nulla osta preventivo alla rappresentazione nelle sale cinematografiche. La Commissione, riconfermata ai sensi del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, è composta da settantadue membri e i costi annui calcolati sull'anno finanziario 2007, a seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, ammontano a euro 46.500 per i gettoni di presenza e a euro 19.000 per il trattamento di missione.
        La Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, istituita dall'articolo 2, composta da ventisette membri, a compensi vigenti, comporta una spesa pari a euro 23.730, con un risparmio di euro 41.770 annui. Occorre inoltre sottolineare che il disegno di legge introduce un meccanismo di autofinanziamento dei costi della Commissione, i cui compensi dovranno gravare sulle entrate derivanti dai contributi versati dalle imprese per ottenere la convalida della classificazione dei film, che affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al competente capitolo del Ministero per i beni e le attività culturali.
        Quanto all'attuazione dell'articolo 7, esso non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori è organismo operante presso il Ministero delle comunicazioni ed è stato ridenominato «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» dall'articolo 6 del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

        Inoltre, l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede, al comma 1, l'istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di una Commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la tutela dei minori sulla rete internet. Tale Commissione, come stabilito nella lettera a) del comma 1, ha il compito, tra l'altro, di prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è rimesso alla fase di ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, operata annualmente con apposita direttiva.
 

Pag. 9

L'entità dei suddetti incentivi economici si quantifica nella misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. I criteri e le modalità per l'attribuzione degli incentivi in parola sono stabiliti dalla Commissione medesima. Si precisa, infine, che l'utilizzo della suddetta quota dello stanziamento del fondo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi già fissati nella citata legge n. 440 del 1997.

        Quanto alla tassa prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, di cui è prevista l'abrogazione ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge, si fa presente che essa corrispondeva all'articolo 81 (titolo IX - Radio, cinema e stampa) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, già abrogata ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. È dal 1996, quindi, che essa non viene più corrisposta.

        Occorre infine sottolineare che il disegno di legge comporterà nuove entrate per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 4 e 7.
 

Pag. 10